Sentenza su Autovelox
>>
>>

Autovelox, sentenza ribaltata: La multa tolta era legittima

A livello locale è una delle prime sentenze in cui un giudice ordinario ribalta in appello il verdetto di un giudice di pace che accoglieva il ricorso di un guidatore contro la contravvenzione elevata per mezzo di un autovelox.

Sentenza su Autovelox

Sentenza su Autovelox

Il giudice in appello: "Non è necessaria l'omologazione dei dispositivi, basta l'approvazione"

L’ha depositata nei giorni scorsi il magistrato del tribunale di Alessandria, Stefano Moltrasio, ed è destinata con ogni probabilità a sollevare un nuovo dibattito su norme complesse e poco chiare, ma anche a offrire un precedente utile a risolvere molti contenziosi, in particolare sulla questione omologazione-approvazione delrilevatore di velocità.

Il fatto risale al 29 settembre 2018 quando a Castellazzo, lungo viale Madonnina dei Centauri, un autovelox fotografò una moto Bmw che transitava in direzione di Alessandria alla velocità di 97 chilometri orari. Dedotta la tolleranza di legge i chilometri orari che restavano erano comunque 92, cioè oltre 40 in più rispetto al limite dei 50 Km/h. Di qui la multa di 544 euro con decurtazione disei punti sulla patente. Il conducente, assistito da Globoconsumatori, si rivolse allora al giudice di pace il quale, fra i vari motivi di addotti per invalidare, condivise quello che lamentava la mancata omologazione dell’apparecchiatura.

Il giudice Moltrasio cita nella sentenza sia articoli del Codice della Strada sia del regolamento del 1992 che disciplina aspetti tecnici e caratteristiche di costruzione delle apparecchiature «che devono essere approvate dal Ministero dei Lavori pubblici» (oggi sostituito da quello dei Trasporti). «Quindi- conclude - non debbono essere sottoposte all’omologazione, bensì all'approvazione».

Ma omologazione e approvazione sono la stessa cosa? «L’interpretazione della normativa porta a ritenere che in presenza dell’omologazione le risultanze fanno piena provacirca il superamentodeilimiti, mentre in caso di approvazione sarà necessaria la presenza di personale di polizia che attesti l’infrazione». Nel caso in questione è attestata la presenza di un operatore della polizia locale, benché non sia potuto intervenire per la contestazione immediata.

Moltrasio non condivide le conclusioni del giudice di pace in particolare là dove quest’ultimo «ritiene che la procedura di approvazione debba essere considerata di rango inferiore» a quella di omologazione e che «soltanto quest’ultima» consenta di rilevare automaticamentela velocità per irrogare una multa.

C'è però la questione della sentenza 18 giugno 2015 della Corte costituzionale, citata più volte in passato in quanto parrebbe consentire solo l’uso di apparecchiature omologate: «È vero - dice in sostanza Moltrasio - che la Corte nella sua sentenza (dove fra l’altro si occupa di altra materia, cioè la revisione periodica e taratura dei dispositivi) cita solo l'omologazione, ciò non significa che abbia inteso escludere l'approvazione». Dunque, Codice della strada e regolamento hanno previsto due procedure diverse per situazioni differenti, ma con esiti equivalenti. «Altrimenti la paradossale conclusione sarebbe che le apparecchiature approvate devono anche essere omologate».

Moltrasio può così chiudere con un tocco dilatino che in una sentenza non guasta mai: «Ubi lex non dixit, noluit» («Dovela legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto»). Ora probabilmente toccherà di nuovo alla Cassazione parlare, visto che in Italia i ricorsi non finiscono mai.
Pubblicato da La Stampa in data 11/10/20
Blindo Office Energy S.R.L. - Viale della Repubblica, 66, 15048 Valenza AL Telefono: 0131 972260 - 0131 56178 Email: info@blindoenergy.it - PEC: blindo.office.energy@legalmail.it - cookie policy - privacy policy - P.IVA 02348790060